Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 4 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto ministeriale n.126 del 31 maggio 2023 riguardante la Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

IL RENTRI

il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, utilizza la piattaforma dell’Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio ed è composto da:

  1. una sezione Anagrafica,
  2. una sezione Tracciabilità,

SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione

I soggetti, invece, che sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI sono gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

UNA ISCRIZIONE A SCAGLIONI

Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (15 giugno prossimo), l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15 dicembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

TRASMISSIONE DEI DATI E POSSIBILITA’ DI DELEGA

Una volta avvenuta l’iscrizione e a partire dalla data della stessa, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dovrà essere effettuata ogni mese e nel caso in cui, nel mese di riferimento, non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non sarà dovuta.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza a bordo dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione.

I produttori iniziali di rifiuti, inoltre, anche per le attività di raccolta e trasporto rifiuti, al momento dell’iscrizione o anche in una fase successiva, potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.