COSA PREVEDE LA NORMA

La norma sulla “rottamazione delle cartelle esattoriali” prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta, inclusa in ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. E’ necessario quindi fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non alla data di notifica della cartella di pagamento.

La definizione può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato e prevede il versamento di: somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale, rimborsi delle spese per le procedure esecutive, rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non sono invece dovute: le sanzioni e gli interessi inclusi nei carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; le sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

COME FUNZIONA IL PAGAMENTO E LE SCADENZE

Il pagamento delle somme per la rottamazione delle cartelle esattoriali è effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, con un massimo di 18 rate, con la prima e la seconda ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, che scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, che scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento a rate, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente ha pubblicato nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite previsto dal comma 2.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio contabilità-IVA allo 0523 603100