I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
Sulla scorta di queste evidenze medico scientifiche, da agosto 2020 con la pubblicazione della modifica del Regolamento REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta all’interno dell’allegato XVII la Restrizione n.74 relativa all’utilizzo dei diisocianati, in base alla quale tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare uno specifico corso di formazione con cadenza quinquennale entro il 24 agosto 2023. Il programma prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi.
A partire dal 24 febbraio 2022, un avviso sulla necessità di formazione viene già incluso nel layout del contenitore o sull’etichetta del prodotto: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio soci allo 0523 603100