Il Ministero dell’Interno ha definitivamente chiarito che la sanzione per circolare con un apparecchio di registrazione privo di revisione non può essere contenuta nell’art. 179 del Codice della Strada, che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC, ma sarà applicata quella molto più tenue di 52 euro, presente nell’art. 19 della legge 727 del 1978.
Se non si effettua la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art.179 del Codice della Strada. Quello che al secondo comma prevede che chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che in più comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.
Il Ministero definitivamente conferma che «qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art.19 della legge 727/1978». Tale sanzione consta di una multa da 52 euro (senza punti o sanzioni accessorie).
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