
Il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026, in attuazione della legge n. 296/2006, individua le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza sul lavoro che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi. Tali violazioni sono elencate nell’Allegato A del decreto (che troverai al pulsante sottostante).
L’esclusione dai benefici si applica solo quando le violazioni sono accertate con provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive.
La causa ostativa, invece, non si applica se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026 aggiorna l’Allegato A, individuando le violazioni in materia di lavoro e sicurezza che comportano l’esclusione dai benefici normativi e contributivi. La durata dell’esclusione varia da 3 a 24 mesi, in base alla gravità della violazione.
Le sanzioni più severe (24 mesi) riguardano la rimozione dolosa delle misure di sicurezza, l’omicidio colposo sul lavoro e l’intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro. Sono previsti 18 mesi per le lesioni personali gravi o gravissime, 12 mesi per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza, 8 mesi per l’impiego di lavoratori stranieri irregolari, 6 mesi per il lavoro nero e per l’attività nei cantieri senza patente a crediti o con punteggio insufficiente, e 3 mesi per violazioni relative ai riposi dei lavoratori e per altre violazioni penali in materia di lavoro e sicurezza.
Rispetto al decreto del 2015, vengono introdotte nuove cause di esclusione, tra cui lo sfruttamento del lavoro, le violazioni della patente a crediti e una clausola residuale per le altre violazioni penali. Il decreto rafforza così il principio che il rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza è un requisito essenziale per accedere agli incentivi previsti dalla legge.
Le violazioni previste dall’Allegato A del Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026 impediscono l’accesso ai benefici normativi e contributivi solo se accertate con provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive.
L’esclusione dai benefici non si applica quando il procedimento penale si estingue per prescrizione obbligatoria o per oblazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai pulsanti sottostanti l’allegato A e la tabella di comparazione riferita
ai decreti del 2015 e 2026
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Soci allo 0523 603100
