L’Agenzia Dogane Monopoli ha reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del secondo trimestre 2025. Il software scaricabile qui: https://www.adm.gov.it/portale/beneficigasolio-autotrazione-2-trimestre-2025.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018.

Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati. In alternativa, si può presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.
Inoltre, la nota dell’ADM nell’allegato 1, riporta gli uffici territoriali presso i quali è possibile presentare le istanze per le imprese che hanno sede in altri Paesi UE.

Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dal 1° aprile al 30 giugno 2025. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori. Si ricorda che il DL n. 57 del 29 maggio 2023 ha esteso il rimborso anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL).

Si evidenzia che l’art.3 comma 2 del d.lgs. 43/2025 (c.d. riforma del sistema delle accise) ha disposto la rideterminazione delle aliquote di accisa dei carburanti (benzina-gasolio) nella misura di 1,5 centesimi per litro a partire dal 15 maggio 2025, prevedendo un aumento dell’aliquota di accisa applicata al gasolio da 0,617 euro/litro a 0,632 euro/litro e di converso la riduzione di aliquota di accisa sulla benzina da 0,728 euro/litro a 0,713 euro/litro.

Tenuto conto di quanto previsto nel d.lgs sopra citato, l’Agenzia delle Dogane ha previsto diverse modalità di rimborso in base al periodo di consumo. Nello specifico:

  • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo):
    • il rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (compresi gasoli paraffinici conformi ottenuti da sintesi o da idrotrattamento HVO), valore corrispondente alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota dell’accisa agevolata per il gasolio professionale prevista dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri). Per questo primo periodo di consumo va compilato il Quadro A-1della dichiarazione.
  • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
    • Il rimborso è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025. Il valore del rimborso è dato dalla differenza tra la nuova aliquota generalizzata pari a 632,40 euro per mille litri e quella agevolata pari a 403,22 euro per mille litri. In questa ipotesi va compilato Quadro A-2 della dichiarazione.
    • Il rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, e tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti. In particolare, in applicazione del Regolamento UE n. 651/2014, i combustibili che rientrano in tale categoria sono quelli conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra secondo la Direttiva UE 2018/2001. In questo caso va compilato il Quadro A-3 dalla dichiarazione.

Nella Nota dell’ADM viene indicato che esclusivamente per il II° periodo di consumo “l’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasolio paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-2, da quelli per i quali tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-3”.

In sostanza se l’azienda di trasporto è in grado di verificare, ad esempio attraverso le e-Das o le fatture, l’applicazione della minor accisa per i carburanti HVO che rispettino le condizioni previste dal d.lgs. 43/2025, potranno applicare il rimborso dell’accisa per un valore pari a euro 214,18 per mille litri.

Ove tale verifica non fosse possibile, ad esempio per i rifornimenti effettuati “alla pompa”, l’azienda dovrebbe applicare un rimborso pari a euro 229,18 per mille litri considerando l’applicazione di un’aliquota generalizzata a euro 632,40 per mille litri.

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia sottolinea che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi. 

Per informazioni contattare l’ufficio IVA allo 0523 603100