Gentili Associati,

Vi informiamo che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in G.U. al n. 119 il nuovo Accordo Stato- Regioni (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in materia di formazione e sicurezza sul lavoro.

Con il nuovo Accordo, diviene operativa la disposizione dettata dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, che prevede:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

L’Accordo prevede, in particolare:

– l’unificazione e razionalizzazione delle normative, sostituendo integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– la formazione le figure fondamentali del sistema della prevenzione: lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);

– la redazione di un Progetto formativo strutturato che definisca obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale;

– la didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione;

– l’e-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento per i preposti.

La formazione lavoratori verrà gestita con le stesse modalità previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.

Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:

  • Formazione generale, della durata di 4 ore, valida come credito formativo permanente ed univoca per tutti i lavoratori. La formazione generale può essere svolta anche in videoconferenza e modalità e-learning;
  • Formazione specifica, sulla base dei rischi specifici previsti durante lo svolgimento della mansione. La durata della formazione specifica viene decretata sulla base della condizione di rischio prevista dalla classificazione ATECO relativa alla mansione svolta:
    – Formazione specifica – basso rischio , della durata di 4 ore (erogabile anche in modalità videoconferenza e modalità e-learning);
    – Formazione specifica – medio rischio, della durata di 8 ore (NON erogabile in e-learning);
    – Formazione specifica – alto rischio, della durata di 12 ore (NON erogabile in e-learning);

Il nuovo testo ribadisce la natura prevenzionistica della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Vi ricordiamo che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei nuovi assunti, addirittura, anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione e che, prima del completamento del percorso formativo, il lavoratore non può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Il nuovo Accordo sottolinea anche un ulteriore aspetto importante: prima del corso è necessario effettuare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e se necessario utilizzare delle modalità che assicurino la comprensione (es. mediatore e traduttore) dei contenuti del corso.

Il nostro Ufficio Soci è a Vostra disposizione per eventuali richieste di chiarimento e necessità di regolarizzazione al nuovo disposto normativo, allo 0523 603100.