Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa viene fortemente ridotto. Rimane solo per gli operatori che gestiscono impianti di trasformazione, condizionamento o deposito di alcol e bevande alcoliche, e per i depositi di alcol completamente denaturato oltre i 300 litri coinvolti in operazioni intra-UE come speditori o destinatari certificati.

Per tutti gli altri soggetti, come bar, ristoranti e attività commerciali che vendono o somministrano alcolici esclusivamente sul territorio nazionale, viene abolito l’obbligo di ottenere la licenza fiscale UTIF. La misura rappresenta una significativa semplificazione burocratica.

Resta comunque necessario segnalare l’attività di vendita o somministrazione di alcolici tramite la SCIA: l’operatore deve dichiararla in fase di avvio dell’impresa e il Suap provvede a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.