Il Produttore o detentore del rifiuto è il soggetto che determina il formato del FIR da utilizzare lungo l’intera filiera di gestione del rifiuto.

Se il Produttore è obbligato all’emissione del FIR in formato digitale, anche trasportatori e destinatari dovranno gestire il formulario esclusivamente in modalità digitale.
Viceversa, qualora il Produttore iniziale non sia obbligato all’emissione del FIR digitale, l’intero flusso dovrà avvenire in formato cartaceo.

A partire dal 13 febbraio 2026, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di operare sia in modalità digitale sia cartacea, in funzione degli obblighi previsti per ciascun Produttore.

Per i produttori non iscritti al RENTRI, la gestione del formulario continuerà ad avvenire esclusivamente in formato cartaceo.

La trasmissione dei dati al RENTRI deve avvenire nel rispetto delle tempistiche previste per l’annotazione dei movimenti sul registro cronologico di carico e scarico, come di seguito specificato:

  • Produttori/detentori:
    trasmissione dei dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di scarico del rifiuto prodotto;
  • Soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto:
    trasmissione dei dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione;
  • Soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento:
    trasmissione dei dati entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Di seguito è riportata una tabella di sintesi con le istruzioni operative per la gestione del FIR dopo il 13 febbraio 2026, in base all’iscrizione al RENTRI e alla tipologia di rifiuto.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Soci allo 0523 603100