E’ opportuno aggiornare e chiarire quanto accaduto in questi giorni in ordine alla c.d. “Patente a Crediti” e specificatamente riguardo alla circostanza che le imprese qualificate siano esentate dal possedere tale documento.

Come noto, lo scorso 2 marzo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legge n° 19 è stato introdotto l’obbligo – a partire dal 1° ottobre 2024 – per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili pubblici e privati di possedere la “patente a crediti” rilasciata dal competente Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale decreto Legge prevendeva l’esenzione di tale patente a crediti in favore delle imprese in possesso di attestazione SOA rilasciata per qualsiasi categoria e classifica.

Lo scorso 24 aprile – in sede di conversione in legge del citato Decreto – le due Camere del Parlamento, confermando l’obbligatorietà della patente a crediti, hanno modificato i termini dell’esenzione in caso di possesso dell’attestazione SOA, disponendo che tale esenzione opera solo in caso di attestazione di qualificazione rilasciata per classifiche pari o superiori alla terza e, pertanto, il possesso dell’attestazione SOA nelle prime due classifiche (258.000 € e 516.0000 €) non esenta più dall’obbligo dell’ottenimento della patente a crediti.

Sempre al fine di una miglior comprensione della vicenda, si precisa che con successivo Decreto Ministeriale verranno attribuiti una serie di crediti aggiuntivi che incrementeranno i 30 crediti base di cui sarà munita la patente ed è auspicabile che in quella sede l’attestazione SOA possa rientrare tra quei documenti/attività in grado di incrementare sensibilmente il punteggio iniziale a disposizione dell’operatore economico.