L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2025, dal 1° luglio al 30 settembre.

La richiesta è destinata ai veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Dal 15 maggio 2025 le accise su gasolio e HVO sono state incrementate, portando l’accisa da 617,40 euro a 632,40 euro ogni mille litri. Si dispone inoltre che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.

LE DOMANDE

La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 utilizzando l’apposito software predisposto dalla stessa Agenzia, oppure in formato cartaceo.

La misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato, come segue:

  • 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle predette condizioni, (Quadro A-3 della dichiarazione).

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici allo 0523 603100