
LAVORO AGILE: INFORMATIVA OBBLIGATORIA E SANZIONI PENALI
Dal 7 aprile 2026 entra in vigore la Legge n. 34/2026, che modifica il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo novità valide per tutte le imprese.
In particolare, per il lavoro agile, il datore di lavoro deve fornire almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, anche legati all’uso dei videoterminali, sia al lavoratore sia al RLS. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.
La mancata consegna dell’informativa comporta sanzioni penali: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da circa 1.700 a 7.400 euro.
Tutte le imprese con lavoratori in smart working devono quindi redigere o aggiornare l’informativa, consegnarla con modalità tracciabili, verificarne la coerenza con il DVR e conservarne prova.
LA FORMAZIONE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 4, lett. b-bis) stabilisce che la formazione e l’eventuale addestramento in materia di sicurezza devono essere svolti anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dovuti alla cassa integrazione. Inoltre, la Legge n. 92/2012 (art. 4, comma 40) precisa che tra i corsi obbligatori per i lavoratori sospesi rientrano espressamente quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio soci allo 0523 603100
